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Interventi straordinari e di emergenza

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D. Lgs. 33 del 2013, le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili ed urgenti e provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o altre emergenze pubblicano le relative informazioni

DescrizioneLe pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

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